Il Consiglio di Stato, dopo che in primo grado il ricorso era stato dichiarato irricevibile in quanto proposto tardivamente, riforma la sentenza del Tar e successivamente accoglie lappello.
Di interesse la decisione di Consiglio di Stato, Sez. V, 19/01/2021, n. 575 in quanto riferita ad un caso in cui, a causa delle omesse comunicazioni di cui allarticolo 76 del Codice, diventa decisivo laccesso agli atti per identificare il termine entro il quale proporre impugnazione.
Ecco le motivazioni:
2.1. La questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per laffidamento di un contratto di appalto è stata affrontata e risolta dallAdunanza plenaria con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, mediante la predisposizione di uno schema articolato in momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dellaggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale lindividuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione e alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dellimpresa che effettui laccesso informale con una richiesta scritta per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dallart. 76, 2°comma, del secondo codice applicabile per identità di ratio anche allaccesso informale. Più precisamente lAdunanza plenaria ha modulato tale decorrenza nei termini che seguono:
a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dellart. 29, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016;
b) dallacquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui allart. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale;
c) dalla proposizione dellistanza di accesso agli atti di gara con conseguente dilazione temporale fino al momento in cui è consentito laccesso se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano lofferta dellaggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nellambito del procedimento di verifica dellanomalia dellofferta;
d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara purchè gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
2.2. Applicando il predetto schema alla vicenda in esame, anche alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti, si ha che:
– è pacifico tra le parti che lavvenuta aggiudicazione alla xxxx s.r.l. non è stata mai comunicata nelle forme previste dallart. 76 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
– non vè prova che la pubblicazione sul profilo del committente sia avvenuta tempestivamente e in maniera completa così come richiesto dallAdunanza plenaria, poiché a fronte della circostanziata censura dellappellante (che ha depositato la stampa della pagina web del 17 marzo 2020, in cui la procedura di gara risulta in corso di valutazione ed allegato il solo verbale contenente la proposta di aggiudicazione), la stazione appaltante ha replicato in maniera generica affermando di aver pubblicato la delibera di approvazione degli esiti della gara – e, quindi, comunque, non anche tutti gli atti della stessa – il 1°agosto 2019 sullAlbo consortile cartaceo e in quello on line, senza peraltro dare sicura prova nei depositi documentali;
– solo con listanza del 16 gennaio 2020, tempestivamente effettuata in seguito allavvenuta conoscenza della conclusione della procedura di gara (con la lettera di disdetta del 14 gennaio 2020), cui è stato dato riscontro consentendo laccesso il 17 febbraio 2020, lappellante ha acquisito conoscenza degli atti di gara;
– è irrilevante la comunicazione di disdetta dal contratto del 14 gennaio 2020, poiché essa non conteneva alcun elemento utile a predisporre il ricorso principale (se si considera che neppure era indicato il nominativo dellaggiudicatario), né tantomeno verano allegati gli atti di gara, come pure la contestazione della disdetta del 24 gennaio 2020, in quanto meramente dichiarativa della volontà di continuare nellesecuzione del contratto e non contenente elementi di presuntiva conoscenza degli atti della procedura.
2.3. In conclusione, il dies a quo per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio va individuato nel 17 febbraio 2020, data di accesso agli atti della procedura, per cui il ricorso notificato il 16 marzo 2020 è tempestivamente proposto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/01/2021 di Roberto Donati

