Decreto semplificazioni: efficacia ex nunc delle misure emergenziali

Nov 27, 2020

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Con Delibera n. 840 del 21.10.2020 emessa da Anac su istanza di parere di precontenzioso, lAutorità ribadisce lapplicabilità delle previsioni di cui al decreto Semplificazioni solo per il futuro.

Una delle novità introdotte dal citato decreto estende il meccanismo di esclusione automatica delle offerte alla presenza di almeno cinque operatori economici, in luogo dei dieci previsti dallart. 97, comma 8, del d. lgs. 50/2016.

Richiamando il principio generale di cui allart. 11 delle Preleggi, secondo cui La legge non dispone che per lavvenire: essa non ha effetto retroattivo, oltre che la disciplina generale in materia di decretazione durgenza (gli atti aventi forza di legge entrano in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione In Gazzetta Ufficiale R.I.), e ricostruendo la disciplina dal combinato disposto delle nuove previsioni legislative, lAutorità specifica la delimitazione temporale delloperatività delle misure individuandola nella data di adozione della determina a contrarre.

È tale data, quindi, a scandire il termine iniziale di applicazione delle nuove misure emergenziali, e quindi anche del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale: il legislatore ha individuato un preciso dies a quo (adozione della determina a contrarre) come momento che cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia.

Sulla base di quanto sopra, lAutorità censura loperato di una PA che aveva proceduto con lesclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un numero di offerenti inferiore a 10 per una procedura negoziata pubblicata tre giorni prima lentrata in vigore del decreto.

La previsione di cui allart. 1, comma 3, del d.l. 76/2020, non trova quindi applicazione, conclude Anac, nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Autore: Redazione TuttoGare