Importante sentenza del T.A.R. Lazio (Roma, sez. II-bis, 11598 del 9 Novembre 2020) che chiarisce la necessità della sottoscrizione digitale dellofferta telematica e limpossibilità, in mancanza della stessa, di attivare il soccorso istruttorio integrativo.
Nella fattispecie trattata il giudice ha stabilito che la sottoscrizione della proposta con firma digitale non è finalizzata unicamente a garantire la provenienza e integrità dellofferta telematica, ma ha lo scopo principale di vincolare il proponente al contenuto della stessa, garantendone inviolabilità e insostituibilità (come, tra laltro, evidenziato anche nelle sentenze n. 16/20 T.A.R Piemonte, sez. I e sent. n. 9605/2019 T.A.R. Lazio, sez. III- quater).
Autore: Redazione TuttoGare

