Rimandando alla lettura integrale della pronuncia per interessanti aspetti informatici connessi ad una gara gestita con piattaforma telematica, Tar Lazio, II, 23 novembre 2020, n. 12046 aderisce allorientamento secondo il quale, anche in caso di gare telematiche, il difetto di sottoscrizione comporta lesclusione dellofferente dalla procedura di gara.
Sotto il profilo funzionale, la sottoscrizione dellofferta economica da parte di tutti i componenti il Raggruppamento non ancora costituito è destinata non soltanto ad individuare lautore della dichiarazione negoziale, ma soprattutto a far sorgere, nei confronti della stazione appaltante, unobbligazione collettiva in capo a tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento. Difatti, loperatore economico – che sarà chiamato a far parte del Raggruppamento costituendo – con la sottoscrizione dellofferta si vincola direttamente nei confronti della stazione appaltante assumendo la responsabilità per ladempimento dellobbligazione collettiva, avente ad oggetto la complessa prestazione richiesta, che si attualizzerà con laggiudicazione della gara e la stipula del contratto che sarà poi sottoscritto, in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza, dalloperatore, individuata quale mandatario, in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016).
(…) Ad avviso del Collegio, alla luce del combinato disposto degli artt. 48, comma 8 (lofferta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei) e 83, comma 9 (in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta economica e allofferta tecnica), del d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata sottoscrizione dellofferta economica da parte di tutti i componenti del Raggruppamento costituendo rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio poiché la mancata sottoscrizione dellofferta si risolve in una mancanza, peraltro di natura sostanziale, insista nella stessa offerta economica per la quale (al di là del regime giuridico conseguente allofferta priva di sottoscrizione) non è prevista la sanatoria da attivarsi mediante iniziativa della stazione appaltante.
Conseguentemente non ha pregio lassunto della ricorrente basato sulla ratifica del contenuto dellofferta economica, successivamente disposta mediante la Dichiarazione di conferma dellofferta, oppure quello relativo alla registrazione nel sistema telematico di gestione della gara. Per le stesse ragioni per cui lofferta economica priva di sottoscrizione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, lofferta non potrebbe essere comunque ratifica a seguito di uniniziativa unilaterale del concorrente che, sebbene occasionata da una richiesta proveniente dalla stessa stazione appaltante, verrebbe comunque assunta al di fuori delle regole di legge e di gara e quindi in violazione dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica (art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016). Né la tesi della ricorrente può trovare utile sostegno nella registrazione del sistema telematico che ha finalità del tutto diverse rispetto a quella della possibile sanatoria dellofferta economica priva di sottoscrizione.
La stazione appaltante ha dunque correttamente escluso dalla gara il concorrente, odierno ricorrente, sulla base della mancata sottoscrizione dellofferta economica da parte di una delle mandanti il Raggruppamento costituendo, non sanabile mediante soccorso istruttorio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/11/2020 di Elvis Cavalleri

