Come si computano i 90 giorni per il rinnovo dell’attestazione Soa.

Nov 19, 2020

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Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza di primo grado, stabilendo le modalità di computo dei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dellattestazione, ai sensi dellart. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010[1].

Occhio alle date dunque .

Scadenza della SOA : 27 ottobre 2018.

Contratto per il rinnovo dellattestazione: 30 luglio 2018.

Nuova attestazione: 25 gennaio 2019.

Il giudice di primo grado, confermando lesclusione stabilita dalla stazione appaltante, indicava come il termine entro il quale la richiesta di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata ( 90 giorni prima) dovesse essere il 29 luglio 2018, termine che, in quanto scadente di domenica (29 luglio 2018), doveva anticiparsi al giorno precedente (28 luglio 2019).

Per cui, con la richiesta di rinnovo del 30 luglio vi sarebbe stata soluzione di continuità, la nuova attestazione SOA non poteva retroagire al momento di scadenza della precedente e laggiudicataria andava esclusa per non aver mantenuto il possesso dei requisiti nel corso dellintera procedura di gara.

Come detto, Consiglio di Stato, Sez. V, 18/11/2020, n.7178 accoglie lappello:

La sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie qui controversa si sia realizzata questultima ipotesi, in quanto la società appellante non avrebbe presentato la presentazione della domanda di rinnovo nei 90 giorni di cui allart. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010: ha perciò ritenuto legittima lesclusione della società dalla gara e i conseguenti provvedimenti sfavorevoli (revoca dellaggiudicazione; escussione della cauzione provvisoria) e laggiudicazione disposta in favore di altro concorrente che la seguiva in graduatoria.

In particolare il primo giudice:

– ha ritenuto che nel termine a ritroso in parola, come duso, non andava computato il giorno iniziale, che ha fissato al 27 ottobre 2018;

– partendo da tale presupposto, ha collocato la data di scadenza del termine di cui trattasi al 29 luglio 2018;

– cadendo tale ultimo termine di domenica, sempre come duso, ha fatto retroagire la scadenza al giorno precedente, 28 luglio 2018;

– ha indi rilevato che la richiesta di rinnovo dellattestazione da parte della società (rectius, il contratto per il rinnovo dellattestazione) era datata 30 luglio 2018, ed era pertanto tardiva.

3. Detta modalità di calcolo non può essere confermata.

4. Il certificato speso in gara dallappellante indica che la data di scadenza della validità quinquennale dellattestazione è il 27 ottobre 2018.

Come convincentemente argomentato dallinteressata nel primo motivo di appello, detta data, quale ultimo giorno di validità dellattestazione stessa, non può considerarsi il dies a quo di cui allart. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (la stessa determina di esclusione impugnata indica in due punti che lattestazione SOA in parola scadeva il 28 ottobre 2018), e va pertanto conteggiata nel calcolo, risultando così tempestiva la richiesta della nuova attestazione, avvenuta il 30 luglio 2018.

Ove così non fosse, il 27 ottobre 2018 andrebbe (teoricamente) considerato anche il dies ad quem per il rilascio della nuova attestazione, ai sensi dellart. 76, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, che stabilisce che gli organismi SOA hanno ordinariamente 90 giorni di tempo dalla stipula del contratto per il rilascio della stessa: ma tale conclusione comporterebbe la sovrapposizione tra il primo giorno di validità della nuova attestazione e lultimo giorno di validità della precedente, e sottrarrebbe un giorno al periodo di validità quinquennale delle SOA, di cui allart. 84, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Più in dettaglio, poiché, come visto, nellottica del d.P.R. n. 207 del 2010 le attestate in scadenza devono stipulare il contratto per la nuova attestazione almeno 90 giorni prima della scadenza dellattestazione (art. 76, comma 5) e, a loro volta, come sopra, le SOA, salvo proroga, devono rilasciare il nuovo certificato entro 90 giorni dalla stipula (art. 76, comma 3), considerare lultimo giorno utile per la stipula il 28 luglio 2018, come ha fatto il primo giudice, comporterebbe la fissazione del termine di 90 giorni assegnato alla SOA per emettere il certificato alla data del 26 ottobre 2018, con conseguente non coincidenza del dies a quo dellimpresa e del dies ad quem dellorganismo di attestazione, e scadenza di questultimo prima della scadenza del termine quinquennale della precedente attestazione.

Il che, evidentemente, non torna.

Diversamente, considerando la data del 28 ottobre 2017 quale dies a quo per limpresa (art. 76, comma 5) e come dies ad quem per lorganismo di attestazione (art. 76, comma 3), la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo allultimo giorno di validità del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità, o saldatura, perseguita dal legislatore agli scopi di cui sopra.

Indi, deve concludersi che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di rinnovo dellattestazione dellappellata del 30 luglio 2018 ha rispettato il termine di cui allart. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, con la conseguenza che la nuova attestazione, ancorchè non emessa alla data di scadenza della precedente, bensì il 25 gennaio 2019, non ha comportato la soluzione di continuità nel possesso del requisito.

[1] Art. 76 comma 5. Lefficacia dellattestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui allarticolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, limpresa che intende conseguire il rinnovo dellattestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con unaltra autorizzata allesercizio dellattività di attestazione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/11/2020 di Roberto Donati