Dichiarazioni integrative dell’offerta economica non previste “a pena di esclusione”. Può attivarsi soccorso istruttorio!

Nov 2, 2020

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

In una procedura telematica la Busta C (offerta economica) doveva contenere due files : lofferta economica e le connesse dichiarazioni integrative (di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, di impegnarsi a mantenere valida e vincolante lofferta per 180 giorni, di avere preso atto ed accettare che la Stazione Appaltante si riservava la facoltà di non procedere allespletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione ).

Limpresa sottoscrive i documenti ma carica due volte il file relativo al ribasso ( economico e temporale), omettendo di caricare quello contenente le dichiarazioni integrative richieste dal Bando.

La Commissione ha ritenuto di escludere lofferta perché non erano state presentate le dichiarazioni integrative pretese nel bando e contenute nel modello predisposto dalla stazione appaltante.

Tar Sicilia, Palermo, 30/10/2020, n.2290, accoglie il ricorso ed annulla lesclusione.

Dopo aver rilevato che il bando prevede linciso a pena di esclusione soltanto in caso di assenza del ribasso percentuale e del numero di giorni di riduzione per espletare i servizi oggetto di affidamento, il Tar stabilisce:

Ed infatti lincipit della disposizione del bando recita La busta C — Offerta economica e temporale contiene, a pena di esclusione, lofferta economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il Modello C1 e il Modello C2 allegati al presente bando di gara e deve contenere i seguenti elementi: ….

Dunque lutilizzo del modello C1 non viene considerato dal disciplinare come necessario essendo espressamente qualificato come preferibile, mentre in nessuna parte della disposizione si indica, a pena di esclusione, la necessità di formulare le dichiarazioni integrative alla base dellesclusione che, per questa ragione, deve considerarsi adottata in evidente violazione del principio di tassatività delle sanzioni espulsive.

5.2. Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che lofferta economica in senso stretto appare completa nei suoi elementi essenziali perché risulta indicato il ribasso del 48,48%; mentre le tre dichiarazioni mancanti di cui al Mod. C1, come sopra descritte, considerate alla luce della complessiva documentazione di gara, nulla aggiungono allinsieme degli obblighi assunti su base volontaria o legale dalla concorrente.

Il motivo è fondato per le ragioni già succintamente esposte nellordinanza cautelare n.743/2019 adottata da questo Tar e confermate dal CGA con ordinanza n.499/2019; i dati numerici dellofferta economica sono stati infatti dichiarati, mentre le tre dichiarazioni integrative non rese non riguardano strettamente lofferta economica e peraltro, sono state rese aliunde in altre parti dellofferta.

5.3. Conseguentemente è fondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce che la natura e consistenza delle dichiarazioni richieste nel modulo C1 – nella misura in cui non attengono al contenuto essenziale dellofferta economica o tecnica – avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dellart. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n.50/2016.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, listituto del soccorso istruttorio comprende nel suo ambito operativo, oltre alle mere operazioni di formale completamento o chiarimento di cui all art. 46 del D.Lgs. 163/2006, anche le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e lincompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità che non riguardi, tuttavia, lofferta economica o tecnica in sé considerata (Consiglio di Stato, sez. VI , 09/04/2019 , n. 2344).

Deve pertanto ritenersi applicabile nel caso in esame listituto del soccorso istruttorio atteso che, come già precisato, le tre dichiarazioni integrative non rese, e che hanno determinato lesclusione della ricorrente, non riguardano in senso stretto lofferta economica.

Lesclusione viene annullata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/10/2020 di Roberto Donati