Richiesta di un organico di 15 unità: nella specie è illegittima

Ott 14, 2020

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Un bando di gara prevedeva il seguente requisito di capacità tecnica: avere in organico alla data di pubblicazione della presente gara almeno n. 15 (quindici) unità assunte a tempo pieno indeterminato, tra cui almeno 1 (uno) dirigente assunto nello specifico settore e 1 (un) dipendente con qualifica di ufficiale della riscossione.

Un operatore economico impugna in parte qua il bando, ritenendo un siffatto requisito lesivo della concorrenza.

Tar Lombardia, Milano, IV, 13 ottobre 2020, n. 1895 accoglie il ricorso.

Nel caso di specie il servizio da svolgere (gestione dellimposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni), appare tutto sommato standardizzato e nel complesso ripetitivo, senza contare che il Comune resistente ha poco più di cinquemila abitanti, sicché anche sotto tale profilo non paiono sussistere particolari condizioni di difficoltà tecnica nellesecuzione della concessione.

Al contrario, il numero minimo dei dipendenti previsti dalla lex specialis risulta tuttaltro che irrilevante; si tratta di quindici risorse, fra laltro tutte assunte a tempo pieno indeterminato, con esclusione quindi di ogni rapporto lavorativo a tempo determinato o parziale.

Si ricordi che lart. 35 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), fissa proprio in quindici dipendenti il limite occupazionale per lapplicazione di una serie di disposizioni della legge medesima alle imprese industriali e commerciali, il che dimostra che la soglia di quindici dipendenti non identifica certo microimprese o piccole imprese.

Ancora illogica e manifestamente restrittiva è la condizione che uno di questi dipendenti abbia la qualifica di dirigente; non è, infatti, dato comprendere come la presenza di un dirigente possa incidere sullesecuzione di un servizio come quello di cui è causa, ben potendo questultimo essere svolto da maestranze con a capo un soggetto di livello impiegatizio oppure a livello di quadro.

Giova rammentare che, nellambito delle imprese private, le categorie dei prestatori di lavoro (cfr. lart. 2095 del codice civile), sono quelle dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai ed i dirigenti sono coloro che operano con amplissima autonomia e discrezionalità, in un rapporto di diretta collaborazione con il titolare dellimpresa (di cui sono considerati lalter ego), sicché gli stessi non sono spesso neppure previsti in strutture aziendali medie o piccole (sulla nozione di dirigente nel settore privato, si veda Cassazione civile, sezione lavoro, n. 18482/2005).

In conclusione, il requisito ivi in contestazione non appare rispettoso del principio di proporzionalità che deve conformare lazione dellamministrazione nella scelta delle condizioni di partecipazione, oltre che essere lesivo dei principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/10/2020 di Elvis Cavalleri