L’accesso civico agli atti di esecuzione del contratto è ammesso.

Ott 12, 2020

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E ammesso laccesso civico agli atti di esecuzione del contratto. Dopo Adunanza plenaria n. 10 del 2020 ( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-plenaria-sullaccesso-civico-generalizzato-in-ambito-appalti-pubblici-dove-la-civicita/ ) il principio è ribadito dal Consiglio di Stato.

La Sentenza respinge lappello avverso la Sentenza Tar Toscana (Sezione Prima) n. 611 del 2019, che aveva accolto il ricorso di impresa contro il diniego di accesso agli atti di esecuzione del contratto.

La richiesta di accesso era stata formulata ( oltre che ai sensi della legge n. 241 del 1990 e dellart. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 ) anche ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ai fini del controllo, nella qualità di seconda classificata, sullesecuzione del lotto 5 dellappalto Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni .

Tar Toscana, come detto, aveva accolto il ricorso. Lappello avverso la decisione dei giudici toscani, viene respinto da Consiglio di Stato, Sez. V, 09/10/2020, n.6009 ribadendo i principi espressi nella sentenza dellAdunanza Plenaria:

Lappello è infondato, alla luce delle statuizioni di questo Consiglio rese nella decisione in Adunanza plenaria n. 10 del 2020 sulla questione sollevata dalla III sezione con ordinanza n. 8501 del 2019.

Invero, secondo la sentenza succitata: La disciplina dellaccesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui allart. 53 d.lg. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, allesecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto leccezione del comma 3 dellart. 5-bis d.lg. n. 33 del 2013 in combinato disposto con lart. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dallaccesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dellaccesso con le eccezioni relative di cui allart. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

Alla luce delle suesposte considerazioni lappello va respinto.

Ne consegue il potere-dovere da parte del Comune appellato di esaminare nuovamente listanza di accesso presentata da xxx s.r.l. nel pieno rispetto dei principi affermati dalla sentenza succitata, e dunque: ferma la verifica della compatibilità dellaccesso con le eccezioni relative di cui allart. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

Insomma, il Consiglio di Stato ribadisce che laccesso civico è ammesso, a parte le eccezioni previste allarticolo 5 bis commi 1 e 2 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33[1].

[1] Articolo 5 bis

1. Laccesso civico di cui allarticolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e lordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. Laccesso di cui allarticolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto dautore e i segreti commerciali.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/10/2020 di Roberto Donati