Nelle procedure evidenziali la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, ove chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare laffidamento e la par condicio dei concorrenti. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 giugno 2020, n. 4038.
A cura di quotidianogiuridico.it del 25.08.2020 di Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics

