Larticolo 7 del Decreto Legge 76/ 2020 ( il Decreto Semplificazioni)[1] prevede listituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Esso è destinato alle opere sopra-soglia.
Il Fondo è concepito per garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui allarticolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
Sebbene la dotazione per lanno 2020 sia estremamente limitata ( ma per gli anni a seguire sono previste risorse fino a 100 milioni di euro ), si tratta di uniniziativa da valutarsi positivamente.
Loperatività del Fondo è infatti concepita quale concreto supporto finanziario, a copertura di maggiori costi o insufficienti disponibilità finanziarie delle stazioni appaltanti.
Va segnalato tuttavia come risultino contraddittorie le indicazioni sullutilizzo che può essere fatto delle risorse del Fondo.
Per cui, ai sensi dellultimo periodo del comma 1, il Fondo non può finanziare nuove opere.
Ma, ai sensi del successivo comma 2, a partire dallanno 2021 il Fondo è incrementato nel limite massimo di 100 milioni di euro per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.
Sembra evidente una mancanza di coordinamento tra le previsioni del comma 1 e del comma 2, per cui non è per niente chiaro se il Fondo possa finanziare nuove opere.
Oltre alla necessità di definire che cosa si intenda per nuove opere.
Tanto per fare un esempio, se nel corso della realizzazione di una nuova Scuola si rende necessario ( rimanendo naturalmente allinterno delle previsioni dellarticolo 106 del Codice dei Contratti [2]) realizzare opere originariamente non previste nel progetto iniziale, esse si configurano come opere nuove e dunque, alla lettera non finanziabili dal Fondo ai sensi del comma 1?.
Oppure ( stando al tenore letterale della norma ) esse saranno finanziabili a partire dal 2021 sulla base di quanto previsto al comma 2?
A parere di chi scrive, poiché il Fondo è destinato alla copertura di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, sembra ragionevole sostenere che la contraddizione rilevabile tra comma 1 e comma 2 sia da superare ammettendo la possibilità di finanziare anche eventuali nuove opere che si dovessero rendere necessarie ai sensi dellarticolo 106 del Codice. Non si comprenderebbe altrimenti il significato da dare alle sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente.
Non solo. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 (per la realizzazione da parte delle Amministrazioni Centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture..), può anche essere ipotizzato come il Fondo possa supportare le stazioni appaltanti nel reperimento delle risorse necessarie al finanziamento di nuove opere e infrastrutture al di sopra della soglia comunitaria. Configurandosi come unulteriore possibile forma di finanziamento degli investimenti.
Sembrerebbe questa linterpretazione più ragionevole, sulla base della finalità che hanno determinato listituzione del Fondo.
Ma, come detto, gli elementi di incertezza sul finanziamento di nuove opere risultano significativi, ed in grado ( paradossalmente) di limitare loperatività del Fondo, determinando effetti opposti a quelli voluti.
Per cui, tenendo conto dellimportanza di questa previsione, sembra opportuno che in fase di conversione il legislatore provveda alle opportune modifiche, in maniera da chiarire leffettiva portata della norma.
Siena, 23 agosto 2020
Roberto Donati
[1] Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui allarticolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita finanziarie annuali, e istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dallanno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non puo finanziare nuove opere e laccesso non puo essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per lanno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, e iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualita del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle gia previste a legislazione vigente. Il Fondo e altresi alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dellopera e non piu necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondoalla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui allarticolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dellaggiornamento del cronoprogramma finanziario dellopera, risulti, per lesercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dellaggiornamento del cronoprogramma finanziario dellopera e dellimpossibilita di attivare i meccanismi di flessibilita di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dellopera, nei limiti delle disponibilita annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. Allonere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per lanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero dellinterno; quanto a 0,9 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato adapportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
[2] Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23.08.2020

