In relazione alla sub procedimento di verifica di anomalia, fermo restando il divieto di modificare lofferta presentata, sono ammesse, in sede di giustificazioni parziali e limitate variazioni delle voci di costo, purché lofferta risulti complessivamente congrua, e sempre che si tratti di variazioni limitate e, soprattutto, adeguatamente giustificate. Lo ha stabilito la sez. IV del Tar Lombardia, con la sentenza 1194, pubblicata il 25 giugno 2020.
A cura di quotidianogiuridico.it del 21.08.2020

