Sistema AVCPass e omissione dati: legittima esclusione dagli Appalti?

Lug 27, 2020

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A fare chiarezza sullargomento è una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato.
Omesso caricamento dei dati sul sistema AVCPass: lesclusione dagli Appalti è legittima? La risposta la troviamo nella Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 20.07.2020 n. 4644.

Nella Gara dAppalto si richiedeva la produzione – entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni – dei documenti sui requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica-professionale.

Nel disciplinare di gara si metteva in evidenza che:

Qualora il possesso dei requisiti non venga confermato dalla documentazione acquisita o prodotta a comprova, che dovrà essere inserita sul sistema AVC Pass entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, si procederà allesclusione del concorrente e alladozione di tutti gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Sistema AVCPass e omissione dati: legittima esclusione dagli Appalti?
La Società ricorrente, esclusa per lomissione di questi dati per un disservizio informatico, sosteneva la tesi dellequipollenza fra il caricamento sul sistema AVCPass e linvio per pec.

Tuttavia i giudici hanno espresso un parere diverso.

Sul punto i Giudici hanno, in primo luogo, condiviso quanto affermato dal Giudice di I grado, circa la necessità di valersi del sistema AVC Pass ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 216 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Lo scopo è quello di consentire una verifica celere e standardizzata dei requisiti.

Occorre poi ribadire che lesclusione per omesso caricamento dei dati sul sistema AVC Pass è legittima nel caso in cui essa sia dipesa da fatti imputabili allinteressato, il quale in particolare di fronte ad un disservizio del sistema stesso non abbia proceduto a segnalarlo immediatamente.

Nel caso di specie, laccaduto è effettivamente imputabile allimpresa. La Società infatti:

  • ha scelto di procedere alladempimento nellultimo giorno utile
  • e si è trovata di fronte ad un disservizio non insormontabile, perché come si è detto per lo meno nel pomeriggio lanomalia più non sussisteva ed in ogni caso non consta avere segnalato nulla al gestore di sistema.

A cura di lentepubblica.it del 27.07.2020