Rientra nel potere discrezionale dellAmministrazione pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara il provvedimento di revoca che ha ad oggetto un atto endo-procedimentale, quale laggiudicazione provvisoria della gara, cioè un atto ad effetti non stabilizzati inidoneo a determinare un affidamento qualificato neppure in capo allaggiudicatario provvisorio. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 giugno 2020, n. 3619.
A cura di quotidianogiuridico.it del 16.07.2020 autore Gavioli Federico Dottore commercialista, revisore legale
