L’iscrizione all’Albo non può essere oggetto di avvalimento!

Mar 11, 2020

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Il Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui requisito richiesto dalle stazioni appaltanti delliscrizione a specifici albi deve intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva delloperatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento.

La vicenda oggetto di decisione riguarda lavvalimento, effettuato dallaggiudicataria, delliscrizione allalbo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico di cui allart. 3 della legge della regione Campania n. 13 del 2011.

Consiglio di Stato, Sez. V, 09/ 03/ 2020, n.1667 accoglie lappello, incentrato in particolare sulla illegittimità del ricorso allavvalimento per liscrizione al suddetto Albo.

Il Collegio ritiene che la carenza del requisito di idoneità professionale non potesse essere colmata mediante il ricorso allavvalimento.

Invero, come risulta affermato dalla giurisprudenza amministrativa, liscrizione agli albi professionali rappresenta un requisito soggettivo afferente lidoneità professionale degli aspiranti concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica che presuppone una specifica organizzazione aziendale, necessaria per consentire il corretto espletamento di attività delicate o pericolose e caratterizzate dallimpiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche.

Lavvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che limpresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per lespletamento dellappalto, dei requisiti posseduti dallimpresa ausiliaria; fanno quindi eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cosiddetti requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cosiddetti requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti allimpresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire lobiettiva qualità delladempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente, e quindi non dellimpresa ma dellimprenditore, a partecipare alla gara dappalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n.3698).

Invero, ai sensi dellart. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, loperatore economico può soddisfare con lavvalimento la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allarticolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di cui allart. 83, comma 1, lett. a), il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti delliscrizione a specifici albi deve, invece, intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva delloperatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento (cfr. parere di precontenzioso ANAC n. 3 dell11 gennaio 2017).

Liscrizione allalbo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico costituisce, dunque, un requisito soggettivo (afferente lidoneità professionale del candidato), collegato al dato esperienziale ed aziendale dellidoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, che non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito «trasferibile» da un operatore economico allaltro.

Non era possibile, quindi, ricorrere allavvalimento nel caso di specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendo gli ulteriori motivi dedotti, lappello va accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 09.03.2020  autore Roberto Donati