Tar Catania, sez. I, 09 marzo 2020, n. 615
Fondata è la censura relativa allintervenuta modifica, in sede di giustificazione, delle componenti dellofferta con riferimento ai costi della manodopera.
Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dellanomalia, comporta uninammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dellofferta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910) (non proprio pacifica n.d.r.).
Se è infatti pur vero che lofferta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, limpresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774; T.A.R. Milano, sez. I, 22.11.2019, n. 2485).
Nel caso, Inizialmente, lATI ha offerto € 66.000,00 di M.O. relativi ai soli lavori, in un secondo momento ha corretto tale valutazione, inserendo la manodopera di competenza degli o.s., mantenendo invariato il prezzo a discapito, ovviamente, dellimporto di M.O. di competenza dei lavori (€ 66.000,00 – € 2.858,00 = € 66.142,00). E ancora, con nota del 16/04/2019, lappaltatore ha rettificato ulteriormente la sua offerta dichiarando, senza conteggi a supporto, che la manodopera necessaria per lintero appalto poteva essere stimata € 75.000,00, di cui € 5.000,00 riferiti a nuove lavorazioni ed € 4.000,00, riferiti alla voce AP.03.
Dalla verificazione risulta che, con riferimento a € 5.000,00 di manodopera impiegata per lesecuzione di lavorazioni non autorizzate, lATI ha offerto documentazione; quanto a € 4.000,00, ha giustificato che sono imputabili allimpostazione iniziale della lavorazione AP.03, la quale stabilite le modalità di esecuzione, certamente abbatterà i futuri tempi di esecuzione quando facendo rientrare i costi della m.o. allinterno delle previsioni di gara, senza fornire, però, [aggiunge il verificatore] ulteriori dati a supporto di tale tesi.
Risulta, pertanto, una modifica del costo del personale, nellambito del procedimento di verifica, ma senza la dimostrazione che venga mantenuta comunque una complessiva attendibilità dellofferta, per come accertato dal verificatore.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09.03.2020 autore Elvis Cavalleri

