Richiamando un principio già consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar Lazio respinge il ricorso presentato dalloperatore economico e riafferma il principio dell'autoresponsabilità nel compimento delle operazioni sulle piattaforme telematiche.
In una procedura di Dialogo Competitivo bandita dal Comune di Roma Capitale gestita tramite la piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare di Studio Amica srl, la ricorrente contesta lesclusione della propria offerta, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio, assumendo la sostanziale tempestività e completezza dellinvio telematico e della presentazione dellofferta deducendo un malfunzionamento del sistema che avrebbe rallentato le riferite operazioni.
Le risultanze peritali accertano definitivamente la tardività dellinvio dellofferta, avvenuto 13 secondi oltre la scadenza inderogabile del termine.
Particolarmente interessante la motivazione con cui i giudici capitolini respingono il ricorso presentato dalloperatore economico e formulano relativamente al corretto utilizzo della piattaforma telematica in uso alla Stazione Appaltante.
… quando anche si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le operazioni, va ricordato che, nellambito delle procedure informatiche, tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono unevenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e mettere in essere le dovute attività (strumentali alladempimento dellincombente telematico) in tempo utile, e premunendosi anche e soprattutto rispetto a tali inconvenienti). In materia di procedure amministrative telematiche va affermato il principio dellequa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio tecnico di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (rischio di rete dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e rischio tecnologico dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori) secondo criteri di autoresponsabilità dellutente, su cui grava lonere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministratore (CdS Sez. III 2 luglio 2014 n. 3329; sez V 29 dicembre 2014 n. 6416, Sez. I n. 1673/2019).
La ricorrente, sottolineano i giudici, si è attivata solo a ridosso dellorario di scadenza, non completando la procedura integrale in tempo utile, solo riuscendo a caricare i file delle offerte entro lorario di scadenza.
Rilevando linfondatezza del ricorso ed escludendo un fermo del sistema imputabile al gestore del sistema e dunque allamministrazione, il Collegio evidenzia quindi la particolare diligenza in capo alloperatore economico nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza.
Studio Amica
