La vicenda riguarda un ricorso avverso laggiudicazione di procedura negoziata durgenza di servizio.
Prima la stazione appaltante propone allappaltatore uscente la proroga del contratto nelle more dellindizione di una procedura aperta da suddividersi in 10 lotti.
Successivamente ( dopo due mesi ) la stazione appaltante stralcia una parte dei servizi ed indice ( ai sensi dellarticolo 125 del Codice ), una procedura negoziata durgenza, senza la pubblicazione del bando di gara, per laffidamento degli stessi.
Vengono invitate cinque imprese, lappaltatore uscente partecipa, e non vince.
Ricorre avverso laggiudicazione della gara sostenendo lillegittimità delloperato della stazione appaltante, che aveva proposto la proroga del precedente contratto mediante lutilizzo dellistituto del cd. quinto dobbligo ex art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010, nelle more dellaggiudicazione della nuova procedura aperta . La ricorrente sostiene di aver diritto a proseguire nellappalto, in proroga, sino allaggiudicazione della nuova procedura aperta.
Tar Basilicata, Sez. I, 05/ 02/ 2020, n.125 respinge il ricorso.
La censura per cui la ricorrente avrebbe diritto ad eseguire lappalto di cui è causa, per lillegittima mancata attuazione della proroga, non è da accogliere.
Tale censura risulta, oltre che inammissibile, per lomessa impugnazione della lettera invito del 27.2.2019 e la conseguente acquiescenza alla relativa procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, in quanto la ricorrente, subentrata al precedente contraente XXXX. in seguito alla stipula del contratto di affitto dazienda del 17.12.2018, ha presentato lofferta in tale procedimento, anche infondata, attesochè, prescindendo dalla circostanza che con la citata nota del 22.11.2018 il Direttore … ha solo formulato una proposta ed il competente organo Amministratore Unico non ha emanato il provvedimento conclusivo del procedimento, va rilevato che lart. 161, comma 12, DPR n. 207/2010 può essere applicato esclusivamente agli appalti di lavori, in quanto tale norma prevede espressamente la variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellimporto dellappalto e comunque per le sole ipotesi previste dallart. 132, comma 1, del Codice ex D.Lg.vo n. 163/20063, ma, nella specie, non ricorre alcune delle varianti in corso dopera, contemplate dalla predetta norma.
Comunque, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 180 del 10.4.2017; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 757 dell8.7.2011; TAR Bari Sez. I Sent. n. 751 del 2.4.2008), secondo cui non possono essere fatti valere vizi genetici e/o le condizioni legittimanti, come lurgenza, della procedura negoziata da parte dei soggetti che hanno aderito senza riserve allinvito a partecipare a tale selezione comparativa, prestando acquiescenza a quella tipologia di gara scelta dallAmministrazione committente.
Il ricorso viene respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/02/2020 – autore Roberto Donati
