Piattaforma telematica insufficiente. Possibilità di trasmettere offerta tecnica su DVD. Legittimità.

Gen 31, 2020

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Se la piattaforma telematica è insufficiente, è legittimo loperato della stazione appaltante che consente uneventuale trasmissione dell offerta tecnica su DVD.

Questo limportante principio sancito dal Tar Lazio.

La vicenda.

A causa di uno spazio inadeguato sulla piattaforma informatica, la stazione appaltante ha consentito la presentazione dellofferta tecnica eventualmente mediante consegna di apposito plico contenente lofferta su supporto elettronico firmato digitalmente ( DVD).

LImpresa consegna un DVD contenente ( a suo dire ) lofferta tecnica ma la Commissione non riesce ad aprirlo .

Dopo ulteriori verifiche dei propri tecnici informatici, viene accertata limpossibilità della consultazione o la presenza di un supporto vuoto allinterno della periferica (lettore DVD).

Limpresa viene pertanto esclusa per non aver presentato lofferta tecnica.

Ricorre avverso lesclusione sostenendo che il DVD conteneva lofferta tecnica. La responsabilità della mancata lettura è della stazione appaltante poiché ha impiegato dispositivi obsoleti e non aggiornati e probabilmente neppure manutenuti.

Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 30/01/2020, n.1322, respinge il ricorso.

Dopo aver nominato apposito verificatore si è accertato che il supporto informatico – ossia il DVD-R presentato dalla ricorrente– risulta vuoto (spazio utilizzato 0 byte) e nessuno dei tre applicativi di tipo professionale impiegati hanno consentito il recupero di dati cancellati o danneggiati.

La sentenza risulta però significativa non tanto per la vicenda oggetto di decisione, quanto per il principio affermato su uno dei motivi di ricorso. Un principio che merita di essere segnalato.

La ricorrente sostiene infatti che la stazione appaltante, dopo aver riscontrato che il sistema adottato per lo svolgimento della gara telematica non era perfettamente adeguato, avrebbe dovuto annullare la gara e bandire una nuova procedura, previa adozione di un sistema telematico adeguato oppure prevedendo diverse modalità di consegna ed esame dellofferta. La stazione appaltante cioè, non poteva modificare il bando, nella parte essenziale relativa alle modalità di presentazione delle offerte, mediante un mero chiarimento.

Il Tar dichiara la censura priva di fondamento.

Come si è già detto, la Stazione appaltante, a fronte di segnalazioni di difficoltà operative nelluso della piattaforma telematica prescelta per la presentazione delle domande, con la comunicazione dell8.5.2019 prot. 31827, ha ammesso unulteriore modalità di trasmissione dellofferta da parte dei concorrenti interessati, ossia – accanto al caricamento dei file relativi allofferta tecnica, muniti di firma digitale, nella opportuna sezione del portale – la copia dei medesimi file su supporto digitale (DVD) e la presentazione di questo. Nel far ciò ha inteso garantire il favor partecipationis, consentendo a quegli operatori che non riuscissero a partecipare alla procedura di gara attraverso lutilizzo della piattaforma informatica, una modalità alternativa. Ciò non comporta una modifica del bando di gara, tale da giustificare lannullamento dellintera procedura.

Il ricorso viene respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2020 – autore Roberto Donati