Il Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 07.01.2020 n. 86, si è pronunciato su una casistica relativa a una mancata offerta in caso di gara telematica per malfuzionamento del Sistema.
Gare Telematiche e mancata offerta per malfuzionamento del sistema. La ricorrente sostiene che il ritardo nel caricamento dellOfferta, infatti, sia dovuto ad una disfunzione del Sistema durante la procedura.
Inoltre la ricorrente ha impugnato, il disciplinare di gara, nella parte in cui tale atto non ha previsto garanzie uniformi di accesso alla piattaforma per tutti gli operatori. E non ha indicato alcuna procedura da seguire in caso di emergenza. Limitandosi a mettere a disposizione un servizio di help desk da attivarsi obbligatoriamente 48 ore prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Gare Telematiche e mancata offerta per malfuzionamento del sistema
Secondo il Consiglio di Stato, il riferimento normativo nel caso specifico è lart. 58 del d.lgs. n. 50/2016:
Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dellarticolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. Lutilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare loggetto dellappalto, come definito dai documenti di gara.
Nel caso di specie, per le ragioni esposte, non si è potuto escludere ragionevolmente che il malfunzionamento del sistema nel suo complesso abbia reso più difficoltosa, se non impedito per qualche tempo, loperazione di caricamento dellofferta economica.
Anche con riferimento al portale, essendo laccesso alla piattaforma per il caricamento dellofferta consentito solo tramite il portale web. Lofferta è stata presentata con un lievissimo ritardo di soli due minuti nella sua definitiva acquisizione. Risultata impossibile proprio per tale lievissimo ritardo dopo la scadenza delle ore 12:00.
Secondo i Giudici non può essere escluso dalla gara il concorrente in questione. Poichè ha curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro lorario fissato per tale operazione. Ma non è riuscito a finalizzare linvio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sullente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.
A questo link il testo completo della Sentenza.
A cura di redazione lentepubblica.it del 13/01/2020
