Il Consiglio di Stato respinge lappello avverso la sentenza del Giudice di primo grado.
Perché la mancata indicazione delle condanne, anche se risalenti indietro nel tempo, costituisce di per sé autonoma causa di esclusione, comportando limpossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente laffidabilità del concorrente.
A fronte dellappello basato ad evidenziare, ai sensi dellarticolo 80 comma 5 lettera c), la illegittimità dellesclusione, che avrebbe dovuto essere valutata dalla stazione appaltante nella sua effettiva incidenza sullaffidabilità professionale, la posizione del Consiglio di Stato è netta.
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/ 01/ 2020, n.70 conferma infatti la sentenza di primo grado con le seguenti motivazioni:
Premesso quanto sopra, va confermato lorientamento – dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie, per cui (Cons. Stato, V, n. 1649 del 2019, cit.), lesclusione della concorrente dalla gara trova la propria causa non nella ritenuta rilevanza, ai fini dellart. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, della condanna penale irrogata, bensì nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando limpossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente laffidabilità del concorrente.
Va quindi confermato il principio per cui qualsiasi condotta contra legem, ove collegata allesercizio dellattività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sullaccreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 13 giugno 2018, n. 3628; V, 25 febbraio 2016, n. 761).
Deve infatti riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti: per leffetto, proprio al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato allamministrazione (ex multis, Cons. Stato, V, 24 settembre 2018, n. 5500).
In termini, sempre di recente, Cons. St., V, n. 6443 del 2019 (cit.) ha precisato che una dichiarazione inaffidabile, in virtù del fatto che – al di là dellelemento soggettivo sottostante – è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che limpresa meriti sostanzialmente di partecipare. Invero, lomessa dichiarazione da parte del concorrente […] ne comporta senzaltro lesclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dellesclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto lincidenza dei singoli fatti indicati dalloperatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui allart. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante lulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo allomissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dellattestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299; III, 13 giugno 2018, n. 3628; III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 25 febbraio 2016, n. 761; V, 28 settembre 2015, n. 4511; III, 29 novembre 2018, n. 6787).
Deve quindi concludersi, alla luce dei rilievi che precedono, che siano state adeguatamente indicate, nel provvedimento impugnato, le ragioni di fatto alla base dellesclusione, consistenti nellomessa dichiarazione dei precedenti penali di un legale rappresentante del Consorzio, nonché le ragioni di diritto di cui allart. art. 80 comma 5 lett. f-bis) cit. poste a fondamento della determinazione avversata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/01/2020 – autore Roberto Donati
