Omessa dichiarazione di inadempimento di un contratto per la concessione di contributi pubblici. Esclusione!

Nov 19, 2019

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Si allungano le casistiche dellarticolo 80 comma 5 lett.c) che determinano, in caso di omessa dichiarazione, lesclusione dalla gara.

La fattispecie riguarda ricorso avverso aggiudicazione articolato su tutta una serie di motivi tra cui lomessa dichiarazione, da parte della capogruppo mandataria di un provvedimento dichiarativo dellinadempimento di un contratto sottoscritto per la concessione di contributi pubblici finalizzato alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale sociosanitaria ed assistenziale per anziani.

Secondo la ricorrente lomessa dichiarazione integra fattispecie rilevante ai sensi dellarticolo 80 comma 5 lett.c) del Codice, ed impone lesclusione dellaggiudicataria.

Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18/ 11/ 2019, n. 1513 accoglie il ricorso.

Dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato allinadempimento ( compresa una sentenza del Consiglio di Stato) il Tar rileva come, da tali, pur succinte, indicazioni non può che trarsi, quale immediata e naturale conseguenza, che lomissione dichiarativa dellodierna controinteressata nellambito della procedura di gara oggetto dellodierno contendere sia stata non soltanto ingiustificata, ma, soprattutto, inopinatamente rischiosa.

Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia U.E., 19 giugno 2019, causa C-41/18) si è recentemente pronunciata sullart. 57, paragrafo 4 della Direttiva 2014/24/UE (motivi di esclusione), osservando che le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere (…) oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura dappalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: (…) c) se lamministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che loperatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; (…) g) se loperatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nellesecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili.

In particolare, il Giudice comunitario ha statuito che il compito di valutare se un operatore economico debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto appartiene alle amministrazioni aggiudicatrici e non a un giudice nazionale, e ciò sul presupposto che la facoltà di cui dispone qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di appalto è destinata in modo particolare a consentirle di valutare lintegrità e laffidabilità di ciascuno degli offerenti.

Tali statuizioni consentono di dare compiutezza interpretativa alla disposizione di cui allart. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016, delineandosi una lettura, comunitariamente orientata, di tale norma nel senso che non è da ritenere conforme allordinamento dellUnione europea la limitazione della facoltà (si direbbe a questo punto esclusiva) della stazione appaltante di escludere da una procedura dappalto un operatore economico.

Il che, tuttavia, si traduce nellobbligo, gravante sui concorrenti, di sottoporre preventivamente alla medesima stazione appaltante qualsiasi circostanza suscettibile di essere valutata quale grave illecito professionale, non potendosi, di contro, ammettere una valutazione autonoma, come nel caso, di aprioristica autoassoluzione.

Il crocevia della valutazione non è, dunque, da individuarsi nella ritenuta (ed eccepita) irrilevanza della subìta revoca ai fini dellapplicabilità della disciplina di cui alla predetta norma del codice dei contratti, bensì nella mancata indicazione di tale vicenda e nella conseguente impossibilità, per lAmministrazione, di valutare consapevolmente laffidabilità della concorrente.

Unimpostazione, questultima, che trova riscontro nella giurisprudenza che riconosce in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti: costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato allamministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500; id., 12 marzo 2019, n. 1649).

Lomissione dichiarativa ha, perciò, impedito lattivazione della (facoltà, anche se più correttamente definibile) potestà della stazione appaltante di dimostrare con mezzi adeguati che loperatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: incombente da contestualizzare tempestivamente nellordinaria sede dellesame e della verifica dei requisiti generali, non già, irritualmente, nellambito del suprocedimento di anomalìa dellofferta.

Il ricorso viene accolto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18.11.2019  autore Roberto Donati