Omessa indicazione dei costi di sicurezza. Esclusione!

Nov 14, 2019

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Se nellofferta economica non sono indicati i costi di sicurezza va comminata lesclusione ( lesclusione era comunque prevista nel disciplinare di gara).

La seconda classificata impugna laggiudicazione sostenendo, tra vari motivi, che manca lindicazione, nellofferta economica presentata dalla controinteressata, dei costi per ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, in violazione di quanto disposto a pena di esclusione dallart. 95, comma 10 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dal disciplinare di gara.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/ 11/ 2019, n.1903, accoglie il ricorso.

Con riferimento allanaloga questione dellomessa indicazione nellofferta tecnica dei costi della manodopera, la giurisprudenza più autorevole (Cons. Stato, Ad. Plen., od. 24 gennaio 2019, n. 1), ha chiarito che la norma impone di aderire alla tesi secondo cui la mancata puntuale indicazione in sede di offerta di tali costi comporti necessariamente lesclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.

Peraltro, siccome lobbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dellerrore.

Tale lettura del quadro normativo nazionale si pone in armonia con la cornice regolatoria europea (CGUE, Sez. IX, sentenza 2 maggio 2019 in causa Câ€309/18), in quanto i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in unofferta economica presentata nellambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta lesclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nellipotesi in cui lobbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara dappalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.

I principi delineati valgono anche per il caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che comportano necessariamente lesclusione dalla gara.

Va più evidenziato che nel caso di specie lamministrazione ha prodotto in giudizio una nota con cui laggiudicataria, in data 2 ottobre 2019, ha attestato che i costi di sicurezza aziendale debbono ritenersi ricompresi nella somma indicata per i costi della manodopera.

Ebbene, a parte levidente genericità di tale dichiarazione, essa non può avere efficacia sanante del vizio, non essendo ammessa, come già illustrato, alcuna possibilità di soccorso istruttorio per un elemento che è strettamente relativo allofferta economica.

Il ricorso viene accolto e laggiudicazione annullata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/11/2019 – autore Roberto Donati