Servizio applicativo a supporto dell’amministrazione del personale. E’ un servizio di natura intellettuale!

Ott 30, 2019

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Gara per affidamento di servizio applicativo a supporto dellamministrazione del personale (complesso delle attività per la fornitura in modalità Application As a Service di una applicazione di amministrazione del personale).

La ricorrente viene esclusa per la mancata indicazione nellofferta economica dei costi aziendali per la sicurezza con ritenuta violazione dellart. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.

Tra i motivi di ricorso viene evidenziato come il servizio in appalto sia di natura intellettuale, secondo quanto previsto dallarticolo 95 comma 10.

Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 28/ 10/ 2019, n.12373 accoglie il ricorso.

Trattasi, pertanto, di appalto il cui oggetto è costituito, in via principale, dalla fornitura e gestione di una piattaforma informatica necessaria per la gestione dei dati del personale di xxxx. che, come tale, è qualificabile come servizio di natura intellettuale in quanto non comporta lesecuzione di significative prestazioni di natura materiale che espongano il personale dellappaltatore ai rischi specifici alla cui tutela è preordinata la disposizione di cui allart. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.

Del resto, il giudice di appello ha già precisato che gli appalti di fornitura e gestione di un software hanno natura di servizio intellettuale con conseguente inconfigurabilità di specifici costi di sicurezza aziendale e del relativo obbligo di specifica indicazione (Cons. Stato n. 2098/17; Cons. Stato n. 180/14).

Tale ipotesi ricorre nella presente fattispecie, in cui, rispetto alle attività materiali secondarie, prevale lelemento personale correlato alla predisposizione e gestione di un programma informatico.

La ritenuta qualificazione dellappalto oggetto di causa come servizio di natura intellettuale induce il Tribunale a ritenere che, secondo quanto previsto dallart. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16, la ricorrente non aveva lobbligo di indicare specificamente nellofferta economica i costi aziendali della sicurezza.

Pertanto, come dedotto dalla ricorrente, le clausole del disciplinare di gara che prevedono lesclusione per la mancata specifica indicazione dei costi aziendali della sicurezza anche per i servizi di natura intellettuale, sono nulle per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, previsto dallart. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16.

Alla nullità di tali clausole consegue lillegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente perché emesso in violazione dellart. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.

Il ricorso viene accolto. Viene annullato il provvedimento di esclusione e dichiarata linefficacia del contratto di appalto nel frattempo stipulato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28.10.2019  autore Roberto Donati