LOrdine degli Avvocati di Roma e lOrdine degli Avvocati di Napoli, ed un avvocato, impugnano una procedura per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche delladozione o integrazione di normative primarie e secondarie, ai fini, tra laltro, delladeguamento dellordinamento interno alle direttive e regolamenti comunitari.
La gratuità determina lillegittimità della procedura?
Tar Lazio, Roma, sez. II, 30 settembre 2019, nn. 11410 e 11411 rispondono negativamente:
Con il predetto avviso, diretto a giuristi del mondo accademico e/o forense, in possesso di esperienza di almeno 5 anni documentabile, anche a livello europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico delleconomia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari, si chiede agli stessi una mera manifestazione di interesse a prestare, senza che sia prefissata la frequenza e lentità delleventuale prestazione nellarco temporale di due anni, la propria consulenza nelle stesse suddette materie in vista anche delladozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra laltro, delladeguamento dellordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari.
Proprio in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nellarco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, che, rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, è ammissibile se si ravvisano tutti i presupposti indicati allart. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n. 165/2001, di cui in questa sede si lamenta la violazione.
Non si tratta neppure di servizio il cui affidamento è sottoposto alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici.
Conduce a tale conclusione lassenza della previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dellindividuazione puntuale delloggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché di una selezione vera e propria, con una graduatoria finale.
Alla luce dei rilievi svolti sinora, il carattere gratuito della consulenza appare legittimo.
Deve rilevarsi in proposito che nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso.
Non può ritenersi che la disciplina dellequo compenso, diffusamente ed analiticamente descritta dalla parte ricorrente ed erroneamente invocata a sostegno delle proprie tesi, presenti tale carattere ostativo.
Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo.
Nulla impedisce, tuttavia, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.
Lo stesso può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò allinterno del proprio curriculum vitae.
Non bisogna dimenticare al riguardo che, se è vero che viene richiesta una determinata esperienza documentabile negli ambiti di materia indicati nellavviso, è altresì vero che non si tratta di unesperienza che può essere vantata solo da professionisti che lavorano da lunghissimo periodo e che per ciò stesso potrebbero non ricevere stimoli e vantaggi in termini curriculari.
Il vaglio dei curricula garantisce al Ministero di scegliere solo quanti siano ritenuti in concreto in grado di fornire un apporto valido, il che assicura lo stesso in ordine al livello qualitativo elevato della consulenza, ove acquisita.
Tuttavia potrebbe trattarsi di professionisti ancora giovani che, sebbene qualificati, trovino ancora molti stimoli professionali nellattività descritta nellavviso e ravvisino altresì nella stessa unopportunità per arricchire il proprio curriculum.
Daltronde anche professionisti con un bagaglio professionale consistente potrebbero avere interesse, in quanto stimolante, a contribuire, con la propria professionalità, allelaborazione di norme per ladeguamento dellordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari.
A cura di giurisprudenzappalti.it Scritto da Elvis Cavalleri del 30 Settembre 2019
