Soccorso istruttorio per il PassOE, non per la registrazione a AVCPASS

Mag 9, 2019

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E possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PassOE nella busta amministrativa, e quindi il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dellofferta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCpass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara

Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 30 aprile 2019 n. 970

Il Tar Lombardia, sentenza n. 970/2019, chiarisce che liscrizione allAVCPASS è prerequisito imprescindibile per la partecipazione alle gare, per cui il soccorso istruttorio è da escludere.

Nel caso di specie, unimpresa concorrente veniva esclusa dalla gara per non aver acquisito e prodotto in sede di presentazione dellofferta il codice PASSOE nel sistema AVCPASS.

Tale omissione aveva impedito alla Stazione appaltante la verifica, tramite la predetta piattaforma informatica, del possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

Secondo parte ricorrente la mancata presentazione del PassOE (ovvero la sua mancata generazione prima della scadenza prevista per la presentazione dellofferta) non potrebbe comunque costituire motivo di esclusione da una procedura di gara, trattandosi di una mera carenza documentale: il PassOE potrebbe infatti essere prodotto in un momento successivo alla presentazione dellofferta, e la stazione appaltante avrebbe lobbligo di ricorrere al soccorso istruttorio previsto dallart. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

Natura e funzionamento dellAVCPASS e soccorso istruttorio

La sentenza premette una disamina del funzionamento dellAVCPass, allo scopo di inquadrare correttamente i relativi obblighi documentali.

LAVCPASS – Authority Virtual Company Passport – è un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, il quale consente alle stazioni appaltanti, attraverso uninterfaccia web, lacquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

Gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite unarea dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità: gli stessi operatori possono poi utilizzare tali documenti per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipino.

Gli operatori registrati, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un PASSOE (cioè un documento il quale attesta che loperatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso di specie, tuttavia, lesclusione non discendeva tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, quanto dallinsussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC

Così, non pare conferente il richiamo allart. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, in materia di soccorso istruttorio per il quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, mediante assegnazione di un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

E questo perché, continua la sentenza, la registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta unirregolarità essenziale e insanabile: invero, se il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dellAnac, AVCpass) sia stato perfezionato.

La differenza tra omessa produzione del PASSOE e omessa registrazione a AVCPASS

I giudici lombardi concludono che in caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non vi sono margini per il soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031).

A cura di Redazione giurdanella.it del 08/05/2019