Nelle procedure ad evidenza pubblica lavvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dellofferta
Tar Toscana, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 185
Il Tar Toscana (sentenza n. 185/2019) si pronuncia in materia dellutilizzo dellistituto dellavvalimento, in questo caso della certificazione ISO, per lottenimento di un maggiore punteggio
In questo caso la certificazione ISO è stata considerata dal bando non tra i requisiti di ammissione (che sono certamente avvalibili) ma tra quelli di valutazione della offerta: erano attribuiti 3 punti in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale ISO 14001. .
Secondo limpresa ricorrente sarebbe stato possibile fare ricorso allavvalimento, anche al fine di ottenere il punteggio corrispondente.
Avvalimento per i requisiti, non per il punteggio
Il Tar ha fatto propria linterpretazione della stazione appaltante, nel senso dellimpossibilità di utilizzare listituto dellavvalimento per dimostrare il possesso non già di un requisito di ammissione alla gara bensì di un requisito per avere punteggio ai fini dellaggiudicazione.
È vero, premette il Tar Toscana, che il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dellart. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, può ben essere considerato in un gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dellofferta.
Tuttavia ciò non comporta lutilizzabilità dellavvalimento della certificazione ambientale per aumentare il punteggio dellofferta. Secondo la sentenza è sufficiente il dato testuale dellart. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove listituto dellavvalimento è costruito sullesigenza delloperatore economico di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allart. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara.
Da tale è stata elaborata la giurisprudenza, condivisa dai giudici toscani, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica lavvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dellofferta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).
A cura di giurdanella.it del 06/03/2019
