Lofferta dellimpresa partecipante condizionata è inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee
La offerta condizionata ricorre nel caso in cui lofferente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; in tal caso lofferta va dichiarata inammissibile, per via dellobbligo di perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e lofferta presentata dal candidato .
Il Tar Lazio si pronuncia sullesclusione di un concorrente la cui offerta aveva degli elementi sottoposti a condizione. (Tar Lazio, sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 9932)
Secondo principi pacifici in giurisprudenza amministrativa, lofferta dellimpresa partecipante, è condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee alloggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca
Il principio della linearità e chiarezza delle offerte
In tal senso, il TAR Lazio ribadisce il principio generale in materia di gare pubbliche secondo cui le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare allAmministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per lAmministrazione, vale a conferire allofferta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare lesclusione dalla gara.
I giudici ribadiscono che lesclusione opera a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di unespressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (Tar Lazio, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268).
A cura di Giurdanella.it del 20/11/2018
