Partecipazione a Gare Pubbliche: dichiarazione della condanna penale

Set 12, 2018

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Partecipazione a Gare Pubbliche e dichiarazione della condanna penale. In merito allestinzione del reato: quando è possibile non dichiarare la condanna penale?

Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, lestinzione del reato, che consente di non dichiarare lemanazione del relativo provvedimento di condanna (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dellesecuzione penale (art. 676 c.p.p.), sola figura a cui lordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria.
Fino a quando non intervenga il provvedimento giurisdizionale del giudice dellesecuzione penale, che va di norma richiesto con istanza di parte, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione, da rendersi in sede di gara pubblica, circa la sussistenza dellintervenuta condanna (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; id. 5 ottobre 2016, n. 4118; id., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4077; id. 15 marzo 2017, n. 1172; contra: id., sez. VI, 7 maggio 2018 n. 2704).
La considerazione per la quale, il dato testuale, ricavabile dal codice dei contratti pubblici, è nel senso secondo cui possono non essere auto-dichiarate, nei documenti di gara, le condanne che siano state, per lappunto, dichiarate estinte, ossia acclarate tali, evidentemente, dallorgano giudiziario competente, su istanza di parte, posto che il codice di procedura penale vigente richiede, per lappunto, liniziativa della parte interessata diligente, al fine della pronuncia della declaratoria di estinzione (art. 666, co. 1, c.p.p.), diversamente dal previgente codice Rocco del 1930, laddove – come ben rammentato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 374 – era, invece, prevista (art. 578 c.p.p. abrogato) la declaratoria, anche dufficio in camera di consiglio dellestinzione del reato e della pena (in tal senso, TAR Bari, 07.08.2018 n. 1189).

A cura di lentepubblica.it del 07/09/2018