Sono da impugnare entro 30 giorni le ammissioni alle gare di appalto solo in caso di inammissibilità evidenti dallesame della domanda e delle dichiarazioni
Lonere di immediata impugnazione delle ammissioni alle gare si applica ai soli profili di inammissibilità della partecipazione evidenziabili nella fase iniziale della gara, mentre non è riferibile alle ipotesi di inammissibilità che non emergono dallesame documentale delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni ad esse inerenti, ma che presuppongono unattività di verifica.
Il Tar Lombardia (Tar Lombardia, Sez. I, 2 luglio 2018, n.1638) chiarisce che lambito di applicazione del rito superaccelerato appalti è limitato alle ragioni di inammissibilità che non presuppongono apposite attività di verifica.
Lambito di applicazione dellonere di immediata impugnazione dellammissione alla procedura di gara presuppone che linammissibilità sia di immediata percezione
Lart. 120, comma 2 bis, c.p.a. stabilisce che Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa allesito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Lomessa impugnazione preclude la facoltà di far valere lillegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
Il Tar Lombardia, per chiarire lapplicazione della suddetta norma, richiama i suoi precedenti, dove ha già evidenziato che la norma delinea un rito ultraveloce, che impone limmediata contestazione sui profili di inammissibilità della partecipazione evidenziabili nella fase iniziale della gara, perché direttamente relativi alla produzione in sé di dichiarazioni o al contenuto di esse relative ai requisiti di capacità necessari per essere ammessi alla procedura.
Tuttavia, prosegue la sentenza, ne restano estranei i profili di inammissibilità che emergono in una fase della procedura successiva a quella di apertura delle buste, ossia quelli che attengono al momento in cui lamministrazione, una volta effettuato, proprio in sede di apertura delle buste, il controllo documentale della presenza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, verifica in concreto il possesso dei requisiti stessi.–
In altre parole, la disposizione non è riferibile alle ipotesi di inammissibilità che non emergono dallesame documentale delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni ad esse inerenti, ma che presuppongono unattività di verifica ed eventualmente unistruttoria che la stazione appaltante può, nellesercizio dei poteri di cui dispone, svolgere in una fase successiva della procedura, ossia in sede di verifica delleffettivo possesso dei requisiti solo dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Tali conclusioni, secondo il Tar Lombardia, sono rafforzate dai principi in materia di processo amministrativo, e in particolare dallart. 34, comma 2, cpa, che prevede che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento apoteri amministrativi non ancora esercitati .
Ciò conferma, ad opinione dei giudici milanesi, che nei giudizi introdotti ai sensi dellart. 120, comma 2 bis, sono ammissibili solo le censure che afferiscono ai poteri già esercitati dalla stazione appaltante, tra i quali, come evidenziato, non è possibile comprendere quello diretto alla verifica delleffettivo possesso dei requisiti soggettivi di capacità dichiarati dal concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Il caso dellammissione alla gara nonostante una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento
Nel caso sottoposto allattenzione del TAR, la ricorrente contestava la mancata indicazione, da parte dellaggiudicataria, di un episodio di asserita risoluzione contrattuale per inadempimento, che sarebbe stata disposta a suo carico da una diversa stazione appaltante.
Tuttavia tale ipotizzata lacuna della dichiarazione non emerge dallesame documentale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni ad essa inerenti e quindi può venire in evidenza solo allesito della verifica che la stazione appaltante svolge in una fase successiva della procedura, quando accerta leffettivo possesso dei requisiti solo dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Si tratta, alla luce delle considerazioni di cui sopra, di una contestazione non deducibile ai sensi dellart. 120, comma 2 bis, c.p.a., perché attiene a poteri della stazione appaltante non ancora esercitati nelle fasi inziali della gara.
In allegato Tar Lombardia, Sez. I, 2 luglio 2018, n.1638.
A cura di giurdanella.it del 03/08/2018
