Con una recente pronuncia di primo grado, la magistratura amministrativa ha nuovamente puntato il faro in merito alla discrezionalità (o meno) dellamministrazione nella scelta della formula matematica da utilizzare per lattribuzione del punteggio economico in una gara da affidare con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa individuata mediante il miglior rapporto qualità/prezzo.
Il disciplinare di cui si chiedeva la censura prevedeva lattribuzione del punteggio relativo al prezzo (e non al ribasso offerto), tramite la seguente formula:
60 x prezzo più basso / prezzo ditta
La ricorrente propendeva per lillegittimità della suddetta formula di attribuzione del punteggio economico.
Di opposto avviso il TAR che, condividendo un recente arresto del massimo organo di Giustizia Amministrativa, ha ricordato che la legittimità di tale formula matematica è stata recentemente sancita dal Consiglio di Stato con il seguente ragionamento:
Si osserva al riguardo che la formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x C / Po, laddove Pi indica la migliore offerta economica; C indica il punteggio economico e Po indica lofferta del singolo candidato), pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di irragionevolezza.
Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dellofferta economica (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802). Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra lentità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio. Non può del resto ritenersi (al contrario di quanto sembra ritenere lappellante) che lunico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso.
Si osserva, del resto, che anche ladesione a tale criterio (in se, idoneo ad attribuire sempre e comunque lintero range del punteggio a disposizione per la componente economica, come auspicato dallappellante) determinerebbe leffetto – anchesso opinabile – di produrre ingiustificate ed estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali (Cons. Stato, Sez.V, sent. 10 aprile 2018, n.2185).
A cura di appaltinforma.it del 27/06/2018 autore Alessandro Vetrano
