Soccorso Istruttorio, limiti imposti dalla Corte UE: le novità

Mar 14, 2018

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

La Corte Giustizia Unione Europea, con la Sentenza del 28.02.2018, ha posto sul Soccorso Istruttorio dei limiti. Vediamo quali.

Ai fini dellapplicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie.
Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dellamministrazione aggiudicatrice, questultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dellofferente.
La Corte, con riferimento al previgente sistema del soccorso istruttorio oneroso ha statuito che nessuna delle precedenti direttive in materia di appalti ostava a che i dati relativi a unofferta potessero essere corretti o completati su singoli punti, in particolare ove necessitassero evidentemente di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo tuttavia il rispetto di una serie di requisiti.
La Corte ha così in particolare affermato che una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di uninformazione la cui comunicazione fosse richiesta dai documenti dellappalto, dovendo lamministrazione aggiudicatrice osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati.
Una siffatta richiesta non può infatti condurre alla presentazione, da parte dellofferente interessato, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta.
In allegato il testo completo della Sentenza.

A cura di LentePubblica.it del 13/03/2018