Il TAR Napoli, con la Sentenza del 01.03.2018 n. 1334, si è pronunciato sulleventuale esclusione da una gara dappalto in caso di mancata indicazione dei costi manodopera e delle clausole sociali.
Lart. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dallarticolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce che
«per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale. Con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dellUnione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita occupazionale del personale impiegato, prevedendo lapplicazione da parte dellaggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui allarticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e pari almeno al 50 per cento dellimporto totale del contratto».
Ebbene, rispetto a tale disposizione, cogente per la stazione appaltante, è mancato linserimento di clausole sociali. Né, a livello istruttorio, risulta esservi stata alcuna verifica dei presupposti per tale applicazione. E, segnatamente, una valutazione sulla natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico.
Tale omissione, riscontrabile dallassenza di ogni riferimento a clausole sociali nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato e anche nello schema di convenzione, è altresì determinativa della violazione della disposizione di cui allart. 23, comma 16, ultimo periodo del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dallarticolo 13, comma 1, lettera i), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 secondo cui «nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare limporto posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma».
In allegato il testo completo della Sentenza.
A cura di lentePubblica.it del 13/03/2018
