Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente: sono vincolanti?
Se le Linee guida si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, d.lgs. 50/2016) e non vincolanti e questultime, invero molto più frequenti, sarebbero assimilabili – secondo una tesi – alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. soft law(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure – seconda altra opzione – alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016), la non vincolatività del Comunicato del Presidente dellANAC è incontestata (cfr. sul punto la sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9195/2017 e la sentenza del TAR Umbria, 428/2017).
Esso, infatti, come si legge nella sentenza del TAR Lazio 9195/2017, è riconducibile al novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali lAutorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine allapplicazione ed interpretazione della normativa di settore (TAR Brescia, 26.02.2018 n. 218).
Si ricorda, il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo lAVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici allAutorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dellANAC.
La chiave dellattività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nellambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare lefficienza nellutilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra laltro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
A cura di lentePubblica.it del 08/03/2018
