Informativa Antimafia negli Appalti: presupposti

Mar 7, 2018

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Il TAR Napoli, con la Sentenza del 14.02.2018 n. 1017, si è pronunciato sui presupposti per lInformativa Antimafia negli Appalti.

Ai sensi dellart. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini della legittima adozione dellinformativaantimafia occorre un quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola causale del più probabile che non – a ingenerare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un condizionamento mafioso in capo allimpresa ricorrente.
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare lintervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi. Dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata. Daltro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui, individuando i presupposti per lemissione dellinformativa interdittiva, si porrebbe in contrasto con lart. 117 Cost., in relazione allart. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU.
Linformativa interdittiva antimafia è oggettivamente insuscettibile di comprimere la libertà fondamentale di circolazione né il diritto fondamentale di proprietà. Parzialmente incidendo, piuttosto, sulla libertà di iniziativa economica, la quale non trova, però, specifica tutela nella CEDU, mentre è contemplata dallart. 41 Cost.
Lordinamento ha voluto apprestare, per lindividuazione del tentativo di infiltrazione mafiosa nelleconomia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti.
In allegato il testo completo della Sentenza.

A cura di LentePubblica.it del 06/03/2018