Soccorso Istruttorio: referenze bancarie sono idonee?

Mar 6, 2018

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Referenze bancarie: è attivabile il soccorso istruttorio?

Parte della giurisprudenza ha ritenuto che linidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto lart. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce allipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo allimpresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dellart. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dellofferta.
A favore della tesi della possibilità di regolarizzare la mancanza delle referenze bancarie. Anche successivamente alla proposizione della domanda, si pone invece la recente sentenza del TAR Napoli 19.10.2017 n. 4884. La quale, sul presupposto che le referenze bancarie siano un elemento formale della domanda, ritiene che:

lomessa allegazione di una referenza bancaria rientra nellambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio. Anche se richiesta nella lex specialis (aspetto assente nel caso che ci occupa).

In effetti, sembra più corretto considerare le referenze bancarie come un elemento estraneo allofferta economica in quanto questultima si riferisce alloggetto dellappalto, mentre le referenze bancarie riguardano la qualità soggettiva del concorrente – per usare la definizione del comma 8 dellart. 83, una condizione di partecipazione che attesti le capacità realizzative – che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta A, mentre lofferta economica è contenuta nella busta C. (in tal senso anche TAR Latina, 23.02.2018 n. 88).

A cura di LentePubblica del 06/03/2018