La sentenza del Tar Catania 382/2018 approfondisce i temi dellimpugnazione e dellinderogabilità del termine per il soccorso istruttorio.
Lart. 29 del d.lgs. n. 50/2016, richiamato nellart. 120 c.p.a., dispone, per quel che interessa in questa sede, che:
…Al fine di consentire leventuale proposizione del ricorso ai sensi dell articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni allesito della verifica della documentazione attestante lassenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui allarticolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dellamministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando lufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per limpugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione….
La determinazione Avcp 1/2015 e ladunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 16/2014 avevano sottolineato che la finalità del nuovo istituto del soccorso istruttorio, introdotto dal Dl 90/2014, è quella di evitare esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali.
Il termine di 10 giorni è massimo, come aveva previsto anche larticolo 38, comma 2 bis, del Dlgs 163/2006, e pertanto non è di per sé illegittima lassegnazione di una scadenza inferiore. Ma oltre tale soglia ladempimento è tardivo e fa scattare lesclusione, in base allarticolo 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.
Il carattere perentorio del termine, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza, non ammette rimedi e non è derogabile mediante la concessione dellerrore scusabile. Ne discende che lintroduzione di una deroga, mediante previsione di un termine ulteriore, importa la violazione del principio della par condicio, essendosi consentito ad alcuni dei concorrenti di integrare la produzione di atti o documenti dopo la scadenza dei termini fissati.
In allegato il testo completo della Sentenza.
A cura di Lentepubblica.it del 27/02/2018
