Procedure Sotto Soglia, regole su lettera d’invito

Feb 19, 2018

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 02.02.2018 n. 693, si è pronunciato sulle regole da seguire per la lettera dinvito nelle procedure sotto soglia.

Nel caso un Comune aveva bandito una procedura negoziata semplificata, ex articolo 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50 del 2016. Questo per laffidamento con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale – fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione.
Con il criterio di aggiudicazione dellappalto secondo il prezzo più basso, qualsiasi tesi inerente i termini dellofferta tecnica non aveva alcuna rilevanza. In quanto lofferta tecnica ha un proprio rilievo allorché il criterio di aggiudicazione dellappalto è quello dellofferta economicamente più vantaggiosa.
Una procedura negoziata indetta ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 è prevista per le gare sotto soglia. La cui base dasta si colloca tra gli €. 40.000,00 ed i 150.000,00, quindi senza previo bando di gara e governata dalla lettera di invito che svolge anche il ruolo di disciplinare di gara.
Le forme procedurali maggiormente snelle non permettono tuttavia di ritenere che la lettera di invito, posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente, venga a perdere il carattere normativo procedimentale di lex specialis.
Pertanto, nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva, non può essere derogata, né possono prevalerne interpretazioni ambigue.
In allegato il testo completo della Sentenza.

A cura di lentepubblica.it del 19/02/2018