Offerta Economica, illegittimità dell’appiattimento dei punteggi

Feb 14, 2018

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Il TAR Milano, con la Sentenza del 03.02.2018 n. 323, si è pronunciato sullillegittimità dellappiattimento dei punteggi relativi allofferta economica in una gara dappalto.

Con lappalto di cui si discute il privato presta un servizio in favore della stazione appaltante. Servizio che, per di più, si inserisce nellambito della gestione del ciclo rifiuti e, pertanto, la gara per il suo affidamento risulta comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel caso specifico, la stazione appaltante ha illegittimamente attribuito i punteggi relativi alla componente quantitativa. Inserendo nellalgoritmo di riferimento non i ribassi percentuali offerti, ma il valore assoluto delle offerte.
E stato così generato il cosiddetto effetto di appiattimento dei punteggi relativi alle offerte economiche, che si sono differenziate di soli 3,35 punti. Questo sebbene le stesse siano caratterizzate da unoggettiva diversità, e sebbene il rialzo formulato nelluna sia considerevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto allaltra.
Nellambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nellassegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo.
Attribuendo il punteggio minimo pari a zero allofferta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo allofferta che presenta lo sconto maggiore. Questo al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dellofferta.
In allegato il testo completo della Sentenza.

A cura di LentePubblica del 13/02/2018