Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 272 del 17 gennaio 2018, si è pronunciato in merito allapplicazione della clausola sociale, in sede di offerta economica.
La stazione appaltante, nei confronti della società che si è classificata al primo posto, avvia il procedimento volto alla verifica di congruità dellofferta, allesito del quale ne dispone lesclusione dalla gara per anomalia dellofferta.
I Giudici di Palazzo Spada, facendo riferimento a un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà dimpresa, riconosciuta e garantita dallart. 41 Cost.
A cura di ASFEL del 22/01/2018
