Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 04.01.2018 n. 59, si è espressa sulla rilevanza ai fini dellesclusione dalla gara dappalto dellassenza di una valida notificazione della cartella esattoriale.
Nel caso di specie, nel precedente grado di giudizio la ditta individuale appellata ha documentato lassenza di una valida notifica della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, con la conseguenza che la definitività ipotizzata dallappellante, ove non altrimenti provata, andava correttamente esclusa, come rilevato dal primo giudice.
Parte appellante deduce inoltre – invero, con formula dubitativa – che nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di mancato versamento di imposte auto liquidate in dichiarazione dei redditi, di talché troverebbe applicazione la disciplina di cui allart. 2, comma 7 del d.P.R.22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi), secondo cui Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando lapplicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti dimposta.
Largomento non è conferente, ai fini della presene vertenza, poiché attiene allindividuazione di un titolo per la riscossione e non alla definitività (o meno) dellaccertamento della violazione fiscale, cui invece si riferisce lart. 38, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 163 del 2006.
Questultima si verifica allorché non è più esperibile unazione giudiziaria contro laccertamento tributario, ovvero quando è intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerta la fondatezza.
Nel caso di specie, peraltro, lodierna appellante non ha fornito alcuna dimostrazione che un precedente avviso di accertamento fosse stato notificato allaggiudicataria dalla competente amministrazione erariale – eventualità peraltro smentita dalla controinteressata Erresse – di talché avrebbe comunque trovato applicazione il principio di cui allart. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario), ai sensi del quale La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente allatto notificato, ne consente limpugnazione unitamente a questultimo.
Da ciò consegue che latto antecedente non notificato può essere impugnato unitamente al successivo, potendosi far valere in tale sede le questioni che si sarebbero potute far valere contro latto presupposto, se questo fosse stato notificato.
Il Collegio ha richiamato il precedente di Consiglio di Stato, sez. V, 05.05.2016, n. 1783, per cui lart.1 comma 5 del d.l. 02.03.2012, convertito in legge 26.04.2012 n. 44 (…) contiene una definizione normativa di definitività dellaccertamento, per la quale costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative allobbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; […] questultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale.
Nella fattispecie, dunque, essendo documentata lassenza di una valida notificazione della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara, la definitività della violazione va correttamente disattesa unitamente allipotizzata causa di esclusione dalla gara.
A cura di lentePubblica.it del 18/01/2018
