Il Tar, Trento, con la sentenza n. 4 del 8 gennaio 2018, interviene sulla legittimità dellesclusione da una gara telematica, in quanto il concorrente ha utilizzato non il file pdf, bensì ha effettuato una scansione dello stesso.
Per i Giudici amministrativi è legittima la decisione di una commissione di gara che ha escluso dalla gara telematica, ai sensi dellarticolo 57 del codice dei contratti pubblici, il concorrente che, invece, di utilizzare per linvio dellofferta, il file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante.
A cura di ASFEL del 15/01/2017
