Il Tar, Venezia, con la sentenza n. 1078 del 27 novembre scorso, è intervenuto circa leffetto della modificabilità della graduatoria in base alle sopravvenienze rispetto alla fase di ammissione dei concorrenti.
Il ricorrente, classificatosi terzo, impugnava gli atti di gara con rito super accelerato ed, in particolare, lammissione della prima classificata e successivo provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia dellofferta.
La doglianza si fondava sul rilievo che, se la stazione appaltante avesse tempestivamente escluso loperatore economico primo classificato non per anomalia dellofferta ma per carenza dei requisiti, la corretta formazione della graduatoria (priva della prima classificata – comunque esclusa) avrebbe visto classificarsi prima la ricorrente.
A cura di ASFEL del 21/12/2017
