Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5437/2017, ha evidenziato limportanza dellanalisi comparativa con il mercato, volta a evidenziare i vantaggi derivanti dallaffidamento alla propria società partecipata.
I giudici amministrativi hanno preso in esame gli atti di una Regione che ha deciso di non proseguire la gestione di un impianto di depurazione con affidamento a terzi con gara, ritenendo più economico laffidamento in house a una propria società partecipata.
La scelta dellamministrazione è stata ritenuta legittima in quanto supportata da una valutazione che ha rappresentato leconomicità della gestione del servizio affidato direttamente a una società controllata, evidenziando la significativa riduzione delle spese generali rispetto al modulo con gara, nonché lesclusione di un altrettanto rilevante utile dimpresa.
Il trascritto capo della sentenza è censurato col terzo motivo dappello con cui si deduce che, sulla base della delibera della Giunta regionale n. 4618 del 2001, lappellante avrebbe dovuto conservare la gestione del servizio sino allindividuazione, mediante pubblica gara, del nuovo affidatario, per cui, il richiamo alla presunta convenienza economica dellaffidamento in house alla S.M.A. Campania, risulterebbe del tutto eccentrico rispetto alla ragione che avrebbe indotto la Regione a provvedere, ovvero lasserita volontà del Consorzio FU.G.I.S.T. di non proseguire nella gestione dellimpianto. Conseguentemente, la ravvisata convenienza economica non costituirebbe motivazione del provvedimento gravato. Il motivo non merita accoglimento.
La circostanza che la Regione, nel decidere di adottare limpugnato decreto dirigenziale n. 414 del 2016, abbia tratto spunto dalla volontà, effettiva o presunta, del Consorzio FU.G.I.S.T. di non proseguire nella gestione dellimpianto, è priva di rilievo ai fini di causa. Ciò che conta è che il suddetto provvedimento si basa anche sulla riscontrata convenienza economica dellaffidamento del servizio alla S.M.A. Campania.
A cura di LentePubblica del 11/12/2017
