Appalti, sub-criteri e sub-punteggi per ciascun punto di valutazione qualitativa dellofferta: ecco alcune regole dal TAR Venezia, Sentenza del 29.11.2017 n. 1091.
Nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, nel valutare il pregio tecnico dellofferta lamministrazione esercita la cd. discrezionalità tecnica poiché chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili (cd. concetti giuridici indeterminati).
E, invero, nellattribuire i punteggi allofferta tecnica, lamministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
Come precisato da Consiglio di Stato n. 5245/2017 nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dellofferta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione; ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è meramente eventuale, comè palese dallespressione «ove necessario» dellart. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici. La scelta operata dallAmministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dellampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire linteresse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.
Non è, in particolare, necessario che lesperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
A cura di LentePubblica del 05/12/2017
