Il TAR Puglia Bari, Sez. II, con la sentenza n. 1161 del 14 novembre 2017, si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento di esclusione di una concorrente da una gara (si trattava nel caso di specie di settori speciali) per omessa indicazione degli oneri di sicurezza.
Il TAR adito ha affermato che nel caso di specie la disposizione da applicare è quella contenuta allart. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ravvisando la presenza di due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Il primo orientamentio afferma che tale previsione espressa giustifichi lautomatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la specifica voce di costo nellofferta (T.A.R. Campania, Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 15 dicembre 2016, n. 5582; T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604).
Il secondo orientamento sostiene, invece, che, nellipotesi in cui gli atti di gara non contengano lespressa menzione di tale obbligo (ossia dellindicazione degi oneri di sicurezza) e della sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza e in cui non siano adombrati dubbi sulla congruità dellofferta, neppure larticolo 95, comma 10, serva a superare i rilievi ripetutamente sollevati dalla Corte di giustizia dellUnione europea.
In questultimo caso, la sanzione non può essere lesclusione, nè poteva essere negato il ricorso al soccorso istruttorio. A tale tesi, pertanto, ha deciso di conformarsi il Collegio.
A cura di Giurdanella.it
