Avvalimento del Fatturato: conseguenze del contratto privo di impegno finanziario

Nov 29, 2017

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Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 22.11.2017 n. 5429, si pronuncia sulle conseguenza di un contratto generico privo di impegno finanziario, presentato dallimpresa ausiliaria, nella procedura di avvalimento del fatturato in una gara dappalto.

Quando nelle gare pubbliche limpresa ausiliaria mette a disposizione dellausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore (avvalimento di garanzia), non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dellimpegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali, o ad indici materiali atti ad esprimere una certa consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga limpegno contrattuale dellausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione dellausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperenziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.
Limpresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve diventare, quindi, di fatto, un garante dellimpresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste lesigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse.
Tuttavia, tale impegno a diventare un garante dellimpresa ausiliata sul versante economico-finanziario non può risultare nel contratto in modo generico e quale semplice formula di stile, ma deve essere in qualche modo determinato o, quantomeno, determinabile, poiché limpegno contrattualmente assunto dallausiliaria deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato e delle risorse eventualmente necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante, non risultando invece necessari la quantificazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno finanziario, anche considerato che questultimo appare del tutto imprevedibile nel contenuto al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.
Lassunzione della generica obbligazione di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellappalto così riproducendo semplicemente la locuzione contenuta nellart. 49 d.lgs. n. 163/2006, costituisce una locuzione o proposizione contrattuale del tutto generica, assimilabile ad una semplice formula di stile, dalla quale non si evince in alcun modo, un impegno contrattualmente assunto dallausiliaria di mettere a disposizione il fatturato e le risorse eventualmente necessarie con il contestuale vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.

A cura di LentePubblica del 28/11/2017