Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha diramato una circolare (n. 133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che fornisce chiarimenti sul MEPA e sui Servizi di Ingegneria e di Architettura.
La nozione di mercato elettronico è, oggi riportata alla lett. bbbb) dellart.3 del D.Lgs. 50/2016 che lo definisce come uno strumento di acquisto che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Il Mercato Elettronico è uno degli Strumenti di Acquisto previsti nellambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione. È un mercato digitale in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per lapprovvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
In via generale si è ritenuto che lobbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di committenza, garantisce la tracciabilità dellintera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dellaffidamento e la possibilità, da parte di imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati.
Ciononostante, ed a prescindere per il momento dalle problematiche sollevate dallart. 36 del Codice e dallincidenza di questultima disposizione normativa (in merito alle quali si dirà successivamente), anche nel previgente sistema normativo (quello di cui al DLGS 163/2006 e di cui allart. 328 DPR 207/2010), il prioritario ricorso ai mercati elettronici ed alle procedure telematiche di acquisto non rappresentava un obbligo assoluto, ma circoscritto dalla sussistenza di determinate condizioni.
In base alle considerazioni di cui sopra è possibile ritenere:
1) che lart. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), abbia abrogato le norme che prescrivono lobbligatorio prioritario ricorso a detti mercati;
2) in ogni caso, lambito oggettivo di operatività del principio dellobbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dallesigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni).
Dunque si sostiene la non obbligatorietà e linapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dellart.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).
A cura di lentePubblica.it del 21/11/2017
