Appalti, regole per Istanza di partecipazione e Dichiarazione di presa visione dei luoghi

Nov 14, 2017

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Nella fattispecie in esame si tratta di accertare se lRTI, non avendo allegato alla domanda listanza di partecipazione e la dichiarazione di presa visione dei luoghi, abbia integrato unomissione che avrebbe dovuto comportare lesclusione del raggruppamento, senza possibilità di integrazione.

Ciò presuppone, però, che tale omissione abbia determinato unincertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dellofferta, di cui parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova. Non è stato dimostrato, infatti, che la mancata presentazione del modulo di domanda di partecipazione abbia effettivamente comportato limpossibilità di ricondurre lofferta al raggruppamento che lha formulata e limpossibilità di ritenere, conseguentemente, che il medesimo abbia assunto gli impegni contrattuali richiesti.
Al contrario, tale rischio risulta in effetti escluso dalla regolare presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE, contenente tutte le informazioni necessarie a correttamente individuare il soggetto partecipante alla gara) e di tutti gli altri documenti costituenti lofferta, indubbiamente comportanti lassunzione delle precise responsabilità derivanti dalla partecipazione alla gara secondo le modalità di cui allofferta stessa, compreso il verbale di sopralluogo, prodotto tardivamente, ma attestante come sia stato regolarmente redatto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (il verbale, infatti, è datato 8 marzo 2017, al pari della domanda di partecipazione).
Essendo incontestata e dimostrata dai documenti in atti, la regolarità della sottoscrizione delle offerte economica e tecnica, il soccorso istruttorio sia stato esercitato al solo fine di integrare un profilo meramente formale, quale la presentazione della domanda di partecipazione, logicamente sottintesa alla produzione delle offerte medesime, quanto dedotto dalla ricorrente incidentale non può inficiare la legittimità dellammissione alla gara.
Diversamente opinando si finirebbe per ammettere unipotesi di esclusione dalla gara in contrasto con il principio generale di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, le quali devono essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica (cfr. tra le tante. T.A.R. Calabria, n. 300/2015, che richiama T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, n. 351/2014 e Cons. Stato Sez. IV, n. 2778/2014) dovendo essere, la ratiodelle medesime, ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare e al divieto di aggravio del procedimento, mirando a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi, che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali.

A cura di LentePubblica.it del 14/11/2017