Il TAR Potenza, con la Sentenza del 27.09.2017 n. 612, ha fornito chiarimenti sul criterio dellOfferta più vantaggiosa nei servizi ad alta intensità di manodopera.
Il collegio ritiene che limpugnativa in esame debba considerarsi ammissibile, in quanto, dopo lentrata in vigore del D.Lg.vo n. 50/2016, a fronte dellillegittima adozione del criterio del massimo ribasso da parte della stazione appaltante, il concorrente che si ritiene danneggiato dalla scelta di siffatto criterio, deve impugnare immediatamente la documentazione di gara nella parte in cui lo prevede, senza attendere lesito della gara, in quanto sono già sussistenti tutti i necessari presupposti:
a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo;
b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge;
c) linteresse a ricorrere in relazione allutilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante alladozione del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio ordinario e generale.
Nel caso di specie trattasi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera secondo quanto chiarito dallart. 50 del nuovo codice. Tuttavia lamministrazione ritiene che ricorra la condizione, assorbente, del servizio caratterizzato da elevata ripetitività o, detto altrimenti, del servizio standard.
Il rapporto, nellambito dellart. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, tra i quali vè quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali vè quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dello.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dallentità dello sforzo motivazionale dellamministrazione.
A cura di LentePubblica del 10/10/2017
