Il Tar, Campobasso, con la sentenza n. 332 del 4 ottobre 2017, è del parere che lomessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti (in una gara pubblica), da un lato fa venir meno lonere di immediata impugnazione e dallaltro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dellaggiudicazione della gara.
I Giudici hanno ricordato che ai sensi dellart. 29 del codice dei contratti pubblici tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per laffidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente con lapplicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
A cura di ASFEL del 11/10/2017
